COVID-19. Procedura avente in oggetto la concessione dei giorni liberi pagati per accudire ai bambini e il pagamento parziale dell’indennita da parte dello stato

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La Legge n.19/2020 avente in oggetto la concessione di giorni liberi pagati ai genitori, per accudire ai bambini, nel caso della chiusura temporanea delle scuole, e stata integrata e modificata durante questo weekend mediante la Delibera n.217 del 18 marzo 2020 e tramite l’OUG – l’Ordinanza Governativa di Urgenza n.30 del 18 marzo 2020 servente per la modifica e l’integrazione di certe norme, nonche per sancire certi provvedimenti nel campo della previdenza sociale, nel contesto dello stato epidemiologico determinato dalla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.

1.CATEGORIE DI DIPENDENTI, CHE HANNO IL DIRITTO di usufruire di giorni liberi pagati su richiesta scritta:

Hanno il diritto a giorni liberi pagati per tutto il lasso di tempo durante cui le scuole sono chiuse i dipendenti, che hanno un bambino la cui eta massima e di 12 anni (bambino iscritto a scuola o hanno bambini disabili sempre iscritti a scuola), per i quali non puo essere organizzata nell’ambito della societa (impresa) il telelavoro o il lavoro a casa e che versano nei casi seguenti:

  • il genitore naturale, ai sensi della Legge n.287/2009 relativa al Codice civile, ripubblicata, con le successive modifiche e integrazioni;
  • la persona, che ha adottato il bambino;
  • la persona cui e stato affidato il bambino / sono stati affidati i bambini, ai fini dell’adozione;
  • la persona presso di cui e collocato il bambino o presso di cui il bambino e sotto tutela;
  • la persona nominata, a norma dell’art.104 comma (2) della Legge n.272/2004, avente in oggetto la tutela e la promozione dei diritti del bambino;
  • il genitore o il legale rappresentante della persona adulta disabile, iscritta a scuola.
  • il genitore o il legale rappresentante del bambino con disabilita seria non iscritto a scuola, che ha scelto di ricevere indennita a tenore della Legge n.448/2006 relativa alla tutela e alla promozione dei diritti dei disabili, solo se l’attivita del servizio diurno e sospesa a seguito delle condizioni metereologiche sfavorevoli o a seguito di altre situazioni straordinarie, sancite come essendo straordinarie da parte delle autorita competenti in materia.
  • il genitore o il legale rappresentante che accudisce alla, sorveglia e mantiene la persona adulta rientrante nella categoria di disabilita seria o nella categoria di disabilita seria con assistente personale, per la quale e stata scelta l’erogazione dell’indennita a tenore della Legge n.448/2006, solo se usufruisce di servizi diurni la cui attivita e stata sospesa a seguito delle condizioni metereologiche sfavorevoli o a seguito di altre situazioni straordinarie, sancite come essendo straordinarie da parte delle autorita competenti in materia.

Di questo diritto potra usufruire solo uno dei genitori o il genitore che e da solo.

2.CATEGORIE DI DIPENDENTI, CHE NON HANNO IL DIRITTO di usufruire di giorni liberi pagati:

Non ha il diritto a giorni liberi pagati per tutto il lasso di tempo durante cui le scuole sono chiuse il dipendente, anche se ha un bambino la cui eta massima e di 12 anni (bambino iscritto a scuola o hanno bambini disabili sempre iscritti a scuola), che versa nei casi seguenti:

  • il dipendente che e in ferie per allevare il bambino, ferie sancite dall’OUG – l’Ordinanza Governativa di Urgenza n.111/2010 avente in oggetto le ferie e l’indennita mensile per l’allevamento dei bambini;
  • il dipendente, che si trova in ferie di riposo
  • il dipendente in ferie senza pagamento
  • il dipendente il cui contratto di lavoro e sospeso, a seguito dell’interruzione temporanea dell’attivita del datore di lavoro (art.52 comma (1) lettera c) della Legge n.53/2003)
  • il dipendente, che e l’assistente personale di uno dei bambini mantenuti dal dipendente stesso;

Non ci sono deroghe rispetto a questa disposizione, neanche qualora l’altro genitore non consegue redditi derivanti da stipendi e redditi assimilati ai stipendi, redditi da attivita autonome, redditi dai diritti di proprieta intellettiva, redditi da attivita agricole, silvicoltura e pescicoltura.

3.CATEGORIE DI DIPENDENTI, CHE HANNO IL DIRITTO, ESCLUSIVAMENTE DIETRO ACCORDO DEL DATORE DI LAVORO, di usufruire di giorni liberi pagati:

Possono usufruire di giorni liberi, pero solo dietro accordo del datore di lavoro, i dipendenti delle aziende sanitarie e di previdenza sociale, aziende con attivita continua, telecomunicazioni, televisioni pubbliche, nettezza urbana e altri servizi di tipo pubbliche utilita.

4.IMPORTO DELL’INDENNITA LORDA, PER I GIORNI LIBERI PAGATI, SPETTANTE AI DIPENDENTI

L’indennita lorda per ogni giorno libero deve essere pagata dal datore di lavoro, dalle sue proprie disponibilita.
L’indennita LORDA ammonta al 75% dello stipendio base dovuto per un giorno lavorativo, pero senza superare il 75% del guadagno di tipo stipendio medio lordo utilizzato come riferimento per il fondo delle assicurazioni sociali di stato (cioe, c’e una soglia del 75% x 5.429 lei = 4072 lei / dipendente/ mese).

L’indennita rappresenta reddito di tipo stipendio soggetto all’imposizione e al pagamento dei contributi di tipo assicurazioni sociali. Tenendo presente quanto suddetto, l’indennita netta ricevuta dai dipendenti ammonta a 2.382 lei / mese / dipendente.

5.L’AMMONTARE DEGLI IMPORTI, CHE PUO ESSERE RICUPERATO SUCCESSIVAMENTE DALLE SOCIETA (IMPRESE) DALLO STATO:

Successivamente, dopo aver pagato ai dipendenti l’indennita netta, l’imposta sul reddito ed i relativi contributi sociali, le societa potranno richiedere all’AJOFM – Agenzia Provinciale per l’Occupazione della Manodopera SOLO il pagamento dell’indennita NETTA, cioe il pagamento dell’importo di 2.382 lei / dipendente / mese.

Il pagamento degli importi pagati a titolo d’indennita viene eseguito entro 60 giorni solari, a partire dalla data della registrazione della richiesta presso l’AJOFM – Agenzia Provinciale per l’Occupazione della Manodopera

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